<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pizzuteide: un intervento di Maria Pizzuto</title>
	<atom:link href="http://letturalenta.net/2006/07/pizzuteide-un-intervento-di-maria-pizzuto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://letturalenta.net/2006/07/pizzuteide-un-intervento-di-maria-pizzuto/</link>
	<description>Non scrivere più nulla che non porti alla disperazione ogni genere di gente frettolosa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Manuel (segretario della Fondazione)</title>
		<link>http://letturalenta.net/2006/07/pizzuteide-un-intervento-di-maria-pizzuto/comment-page-1/#comment-10215</link>
		<dc:creator>Manuel (segretario della Fondazione)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 11:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letturalenta.net/2006/07/pizzuteide-un-intervento-di-maria-pizzuto/#comment-10215</guid>
		<description>Allego la maledetta legge che nel 1996 negò a Maria Pizzuto di ottenere il riconoscimento della Fondazione e così da rientrare nel piano triennale di finanziamento messo a disposizione dal ministero dei beni culturali.
Quanto contenuto è pomo della discordia e del sospetto agire di chi ai tempi fu nostro amministratore.

DPR 10 febbraio 2000, n. 361
“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello
statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale” n. 286 del 7 dicembre 2000
(in vigore dal 22 dicembre 2000)
ARTICOLO 1
Procedimento per l’acquisto della personalità giuridica
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di
carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato
dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da
coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell’ente, è presentata alla prefettura nella cui Provincia
è stabilita la sede dell’ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell’atto costitutivo
e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.
3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme
di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il
patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla
domanda.
5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto
provvede all’iscrizione.
6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all’iscrizione ovvero la necessità di integrare la
documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai
richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se,
nell’ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego
ovvero non provvede all’iscrizione, questa si intende negata.
7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto,
d’ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
9. Le prefetture e le Regioni provvedono, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.
10. Con decreto del ministro per i Beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il ministro dell’Interno, sono determinati i
casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del
ministero per i Beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa
amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In
mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.
ARTICOLO 2
Modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo
1. Le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini
previsti per l’acquisto della personalità giuridica dall’articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della
personalità giuridica per atto legislativo.
2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 21, secondo comma, del Codice civile.
3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto
delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.
ARTICOLO 3
Registro delle persone giuridiche
1. Il registro di cui all’articolo 1, comma 1, consta di due parti, l’una generale e l’altra analitica.
2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della
loro denominazione.
3. L’iscrizione è contrassegnata da un numero d’ordine ed è accompagnata dall’indicazione della
data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona
giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l’atto costitutivo e di quello dove sono
raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte
generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il
numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.
4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli
elementi e i fatti indicati nell’articolo 4.
5. A ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da
due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio
riservato a una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La
continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.
6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal
prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del
registro. Nell’ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.
7. Per ottenere l’iscrizione dei fatti indicati nell’articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare
copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie
restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.
8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La
prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante
l’utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.
ARTICOLO 4
Iscrizioni nel registro
1. Nel registro devono essere indicati la data dell’atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il
patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il
nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la
rappresentanza.
2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il
trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con
indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i
provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione, il cognome e nome dei
liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di
regolamento.
ARTICOLO 5
Decentramento amministrativo
1. Le funzioni amministrative già attribuite all’autorità governativa dalle norme del capo II, titolo
II, libro I del Codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle Regioni o dalle Province
autonome competenti.
ARTICOLO 6
Estinzione della persona giuridica
1. La prefettura, la Regione ovvero la Provincia autonoma competente accerta, su istanza di
qualunque interessato o anche d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione della persona
giuridica previste dall’articolo 27 del Codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di
estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all’articolo 11 delle
disposizioni di attuazione del Codice civile.
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data
comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell’ente dal registro delle
persone giuridiche.
ARTICOLO 7
Competenze delle Regioni e delle Province autonome
1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla
competenza delle Regioni dall’articolo 14 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione, è
determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa Regione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le Regioni a statuto
ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non
abbiano provveduto, le Regioni applicano le norme del presente regolamento.
3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti.
ARTICOLO 8
Coordinamento con il Codice civile e con le norme di attuazione
1. I richiami a norme abrogate dal presente regolamento contenuti nel Codice civile e nelle leggi
speciali s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento medesimo. Ogni
riferimento a competenze dell’autorità giudiziaria in tema di acquisto della personalità giuridica, di
tenuta del registro delle persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso s’intende fatto alla prefettura
ovvero alla Regione o Provincia autonoma competenti.
2. Le sanzioni di cui all’articolo 35 del Codice civile si applicano alle ipotesi di mancata richiesta
di iscrizione nei termini e secondo le modalità previste nel presente regolamento.
ARTICOLO 9
Norme speciali
1. Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle
associazioni previste dall’articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto
disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.
2. Nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla
legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di
approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della
Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3
e 4.
3. Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle
persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione
e alle norme del presente regolamento.
ARTICOLO 10
Norme finali e transitorie
1. I compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture
si intendono riferiti, per le Province autonome di Trento e di Bolzano ai commissari di Governo e ai
rispettivi uffici, e per la Regione Valle d’Aosta al presidente della commissione di coordinamento e
al suo ufficio.
2. Le amministrazioni dello Stato provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, a trasmettere alle prefetture competenti per territorio gli atti relativi ai
procedimenti pendenti, nonché quelli concernenti le persone giuridiche private che hanno
conseguito il riconoscimento nel vigore della precedente disciplina.
3. Entro il medesimo termine, le cancellerie dei tribunali trasmettono alle prefetture, alle Regioni
ovvero alle Province autonome, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi alle persone
giuridiche iscritte nel registro.
4. I termini di conclusione di tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, nonché di quelli relativi a domande presentate nelle more dell’istituzione del registro
decorrono dalla data di istituzione del medesimo.
5. Fino al momento dell’effettivo trasferimento dei registri e dei relativi atti alle prefetture, ovvero
alle Regioni o Province autonome, al rilascio dei certificati concernenti le persone giuridiche
provvede la cancelleria del tribunale.
ARTICOLO 11
Abrogazioni
1. Al sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 12 del Codice civile;
b) articolo 16, terzo comma, del Codice civile;
c) articolo 27, terzo comma, del Codice civile;
d) articoli 33 e 34, del Codice civile;
e) articolo 35, limitatamente alle parole: “dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità
stabilite dalle norme di attuazione del Codice”;
f) articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di
attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942,
n. 318.
ARTICOLO 12
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica italiana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allego la maledetta legge che nel 1996 negò a Maria Pizzuto di ottenere il riconoscimento della Fondazione e così da rientrare nel piano triennale di finanziamento messo a disposizione dal ministero dei beni culturali.<br />
Quanto contenuto è pomo della discordia e del sospetto agire di chi ai tempi fu nostro amministratore.</p>
<p>DPR 10 febbraio 2000, n. 361<br />
“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di<br />
persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello<br />
statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”<br />
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale” n. 286 del 7 dicembre 2000<br />
(in vigore dal 22 dicembre 2000)<br />
ARTICOLO 1<br />
Procedimento per l’acquisto della personalità giuridica<br />
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di<br />
carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato<br />
dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.<br />
2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da<br />
coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell’ente, è presentata alla prefettura nella cui Provincia<br />
è stabilita la sede dell’ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell’atto costitutivo<br />
e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.<br />
3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme<br />
di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il<br />
patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.<br />
4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla<br />
domanda.<br />
5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto<br />
provvede all’iscrizione.<br />
6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all’iscrizione ovvero la necessità di integrare la<br />
documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai<br />
richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se,<br />
nell’ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego<br />
ovvero non provvede all’iscrizione, questa si intende negata.<br />
7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto,<br />
d’ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.<br />
8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata<br />
in vigore del presente regolamento.<br />
9. Le prefetture e le Regioni provvedono, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto<br />
1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.<br />
10. Con decreto del ministro per i Beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla<br />
data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il ministro dell’Interno, sono determinati i<br />
casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del<br />
ministero per i Beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa<br />
amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In<br />
mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.<br />
ARTICOLO 2<br />
Modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo<br />
1. Le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini<br />
previsti per l’acquisto della personalità giuridica dall’articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della<br />
personalità giuridica per atto legislativo.<br />
2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti<br />
dall’articolo 21, secondo comma, del Codice civile.<br />
3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto<br />
delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.<br />
ARTICOLO 3<br />
Registro delle persone giuridiche<br />
1. Il registro di cui all’articolo 1, comma 1, consta di due parti, l’una generale e l’altra analitica.<br />
2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della<br />
loro denominazione.<br />
3. L’iscrizione è contrassegnata da un numero d’ordine ed è accompagnata dall’indicazione della<br />
data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona<br />
giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l’atto costitutivo e di quello dove sono<br />
raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte<br />
generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il<br />
numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.<br />
4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli<br />
elementi e i fatti indicati nell’articolo 4.<br />
5. A ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da<br />
due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio<br />
riservato a una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La<br />
continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.<br />
6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal<br />
prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del<br />
registro. Nell’ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.<br />
7. Per ottenere l’iscrizione dei fatti indicati nell’articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare<br />
copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie<br />
restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.<br />
8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La<br />
prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.<br />
9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante<br />
l’utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.<br />
ARTICOLO 4<br />
Iscrizioni nel registro<br />
1. Nel registro devono essere indicati la data dell’atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il<br />
patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il<br />
nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la<br />
rappresentanza.<br />
2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il<br />
trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con<br />
indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i<br />
provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione, il cognome e nome dei<br />
liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di<br />
regolamento.<br />
ARTICOLO 5<br />
Decentramento amministrativo<br />
1. Le funzioni amministrative già attribuite all’autorità governativa dalle norme del capo II, titolo<br />
II, libro I del Codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle Regioni o dalle Province<br />
autonome competenti.<br />
ARTICOLO 6<br />
Estinzione della persona giuridica<br />
1. La prefettura, la Regione ovvero la Provincia autonoma competente accerta, su istanza di<br />
qualunque interessato o anche d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione della persona<br />
giuridica previste dall’articolo 27 del Codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di<br />
estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all’articolo 11 delle<br />
disposizioni di attuazione del Codice civile.<br />
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data<br />
comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell’ente dal registro delle<br />
persone giuridiche.<br />
ARTICOLO 7<br />
Competenze delle Regioni e delle Province autonome<br />
1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla<br />
competenza delle Regioni dall’articolo 14 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio<br />
1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione, è<br />
determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa Regione.<br />
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le Regioni a statuto<br />
ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non<br />
abbiano provveduto, le Regioni applicano le norme del presente regolamento.<br />
3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad<br />
adeguare i rispettivi ordinamenti.<br />
ARTICOLO 8<br />
Coordinamento con il Codice civile e con le norme di attuazione<br />
1. I richiami a norme abrogate dal presente regolamento contenuti nel Codice civile e nelle leggi<br />
speciali s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento medesimo. Ogni<br />
riferimento a competenze dell’autorità giudiziaria in tema di acquisto della personalità giuridica, di<br />
tenuta del registro delle persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso s’intende fatto alla prefettura<br />
ovvero alla Regione o Provincia autonoma competenti.<br />
2. Le sanzioni di cui all’articolo 35 del Codice civile si applicano alle ipotesi di mancata richiesta<br />
di iscrizione nei termini e secondo le modalità previste nel presente regolamento.<br />
ARTICOLO 9<br />
Norme speciali<br />
1. Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle<br />
associazioni previste dall’articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto<br />
disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.<br />
2. Nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla<br />
legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di<br />
approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della<br />
Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3<br />
e 4.<br />
3. Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle<br />
persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione<br />
e alle norme del presente regolamento.<br />
ARTICOLO 10<br />
Norme finali e transitorie<br />
1. I compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture<br />
si intendono riferiti, per le Province autonome di Trento e di Bolzano ai commissari di Governo e ai<br />
rispettivi uffici, e per la Regione Valle d’Aosta al presidente della commissione di coordinamento e<br />
al suo ufficio.<br />
2. Le amministrazioni dello Stato provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore<br />
del presente regolamento, a trasmettere alle prefetture competenti per territorio gli atti relativi ai<br />
procedimenti pendenti, nonché quelli concernenti le persone giuridiche private che hanno<br />
conseguito il riconoscimento nel vigore della precedente disciplina.<br />
3. Entro il medesimo termine, le cancellerie dei tribunali trasmettono alle prefetture, alle Regioni<br />
ovvero alle Province autonome, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi alle persone<br />
giuridiche iscritte nel registro.<br />
4. I termini di conclusione di tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente<br />
regolamento, nonché di quelli relativi a domande presentate nelle more dell’istituzione del registro<br />
decorrono dalla data di istituzione del medesimo.<br />
5. Fino al momento dell’effettivo trasferimento dei registri e dei relativi atti alle prefetture, ovvero<br />
alle Regioni o Province autonome, al rilascio dei certificati concernenti le persone giuridiche<br />
provvede la cancelleria del tribunale.<br />
ARTICOLO 11<br />
Abrogazioni<br />
1. Al sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in<br />
vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:<br />
a) articolo 12 del Codice civile;<br />
b) articolo 16, terzo comma, del Codice civile;<br />
c) articolo 27, terzo comma, del Codice civile;<br />
d) articoli 33 e 34, del Codice civile;<br />
e) articolo 35, limitatamente alle parole: “dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità<br />
stabilite dalle norme di attuazione del Codice”;<br />
f) articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di<br />
attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942,<br />
n. 318.<br />
ARTICOLO 12<br />
Entrata in vigore<br />
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua<br />
pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica italiana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benedetta Panieri</title>
		<link>http://letturalenta.net/2006/07/pizzuteide-un-intervento-di-maria-pizzuto/comment-page-1/#comment-10195</link>
		<dc:creator>Benedetta Panieri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 16:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letturalenta.net/2006/07/pizzuteide-un-intervento-di-maria-pizzuto/#comment-10195</guid>
		<description>Maria, indomita leonessa... e profetessa, perché ha sentito che tanti cuori si sarebbero uniti al suo. Ci restano tre mesi per fare sì che questo trentennale - mutuo parole di gabryella - sia &quot;degno&quot;. Per quel che mi riguarda, resto a disposizione</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maria, indomita leonessa&#8230; e profetessa, perché ha sentito che tanti cuori si sarebbero uniti al suo. Ci restano tre mesi per fare sì che questo trentennale &#8211; mutuo parole di gabryella &#8211; sia &#8220;degno&#8221;. Per quel che mi riguarda, resto a disposizione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: letturalenta</title>
		<link>http://letturalenta.net/2006/07/pizzuteide-un-intervento-di-maria-pizzuto/comment-page-1/#comment-10187</link>
		<dc:creator>letturalenta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 12:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letturalenta.net/2006/07/pizzuteide-un-intervento-di-maria-pizzuto/#comment-10187</guid>
		<description>&lt;i&gt;[nota di letturalenta: inserisco questo commento per conto di Gian Maria Molli, giornalista RAI e fattivo sostenitore della Fondazione Pizzuto, perché per qualche motivo misterioso lui non riesce a inserire commenti.]&lt;/i&gt;

Che dire? Ho inviato personalmente, per tre volte, una petizione al sindaco Walter Veltroni nella speranza di ottenere almeno una degna sepoltura per Antonio Pizzuto prima della fatidica scadenza del 23 novembre. Non solo non è stato fatto nulla, ma non ho ottenuto neppure un cenno di risposta, sul tipo: il sindaco ringrazia e vedrà quello che sarà possibile fare. Eppure mi sono rivolto a lui usando la mia qualifica di giornalista che, si dice, apre più di una porta. Mi sono rivolto a lui, non solo per sommessa simpatia politica, ma soprattutto perché è nota la sua sensibilità nel campo della cultura. Ma forse quando si tratta di Letteratura (con la L maiuscola), la politica (con la p minuscola, qualunque sia lo schieramento) non ha la capacità di capire. Mancano meno di tre mesi al trentennale, che sarà comunque festeggiato con l’uscita dell’ultimo volume dell’Opera Omnia di Pizzuto, che comprenderà Giunte e virgole e Spegnere le caldaie. Ma temo che da parte delle autorità ci sarà solo silenzio. Anche se Maria, questa intrepida leonessa, sì, questa sublime vestale di cotanto Tempio della Letteratura, non demorderà dall’impresa che dalla morte del padre sta portando avanti, quasi da sola, per ravvivare la fiamma della memoria di uno dei grandi del Novecento, che proprio a Roma ha scritto tutti i suoi capolavori, da Signorina Rosina in poi. E alla fine, lo so, la spunterà lei anche per la sepultura e la fondazione. Avanti Maria: alimenta la caldaia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>[nota di letturalenta: inserisco questo commento per conto di Gian Maria Molli, giornalista RAI e fattivo sostenitore della Fondazione Pizzuto, perché per qualche motivo misterioso lui non riesce a inserire commenti.]</i></p>
<p>Che dire? Ho inviato personalmente, per tre volte, una petizione al sindaco Walter Veltroni nella speranza di ottenere almeno una degna sepoltura per Antonio Pizzuto prima della fatidica scadenza del 23 novembre. Non solo non è stato fatto nulla, ma non ho ottenuto neppure un cenno di risposta, sul tipo: il sindaco ringrazia e vedrà quello che sarà possibile fare. Eppure mi sono rivolto a lui usando la mia qualifica di giornalista che, si dice, apre più di una porta. Mi sono rivolto a lui, non solo per sommessa simpatia politica, ma soprattutto perché è nota la sua sensibilità nel campo della cultura. Ma forse quando si tratta di Letteratura (con la L maiuscola), la politica (con la p minuscola, qualunque sia lo schieramento) non ha la capacità di capire. Mancano meno di tre mesi al trentennale, che sarà comunque festeggiato con l’uscita dell’ultimo volume dell’Opera Omnia di Pizzuto, che comprenderà Giunte e virgole e Spegnere le caldaie. Ma temo che da parte delle autorità ci sarà solo silenzio. Anche se Maria, questa intrepida leonessa, sì, questa sublime vestale di cotanto Tempio della Letteratura, non demorderà dall’impresa che dalla morte del padre sta portando avanti, quasi da sola, per ravvivare la fiamma della memoria di uno dei grandi del Novecento, che proprio a Roma ha scritto tutti i suoi capolavori, da Signorina Rosina in poi. E alla fine, lo so, la spunterà lei anche per la sepultura e la fondazione. Avanti Maria: alimenta la caldaia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manuel</title>
		<link>http://letturalenta.net/2006/07/pizzuteide-un-intervento-di-maria-pizzuto/comment-page-1/#comment-9996</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2006 16:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letturalenta.net/2006/07/pizzuteide-un-intervento-di-maria-pizzuto/#comment-9996</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisogna spezzare le maglie dell&#8217;ignoranza altrimenti La Caduta non s&#8217;arrester. La fondazione realizzata nei cieli avr il suo riflesso terreno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: letturalenta</title>
		<link>http://letturalenta.net/2006/07/pizzuteide-un-intervento-di-maria-pizzuto/comment-page-1/#comment-8227</link>
		<dc:creator>letturalenta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 14:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letturalenta.net/2006/07/pizzuteide-un-intervento-di-maria-pizzuto/#comment-8227</guid>
		<description>Concordo, Bart.

Gabry, sai che non lo so? In rete mi sembra che non ci sia niente (a parte questa mia &quot;pizzuteide&quot; molto periferica). In settembre pensavo di raccogliere qualche informazione su iniziative di commemorazione, e di darne notizia qui.

Un saluto ai nipoti della signora Maria!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo, Bart.</p>
<p>Gabry, sai che non lo so? In rete mi sembra che non ci sia niente (a parte questa mia &#8220;pizzuteide&#8221; molto periferica). In settembre pensavo di raccogliere qualche informazione su iniziative di commemorazione, e di darne notizia qui.</p>
<p>Un saluto ai nipoti della signora Maria!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Livia Pizzuto e Claudio Pasqual</title>
		<link>http://letturalenta.net/2006/07/pizzuteide-un-intervento-di-maria-pizzuto/comment-page-1/#comment-8225</link>
		<dc:creator>Livia Pizzuto e Claudio Pasqual</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 13:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letturalenta.net/2006/07/pizzuteide-un-intervento-di-maria-pizzuto/#comment-8225</guid>
		<description>Cara Maria,
indomita leonessa
I tuoi nipoti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara Maria,<br />
indomita leonessa<br />
I tuoi nipoti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gabryella</title>
		<link>http://letturalenta.net/2006/07/pizzuteide-un-intervento-di-maria-pizzuto/comment-page-1/#comment-8212</link>
		<dc:creator>gabryella</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 11:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letturalenta.net/2006/07/pizzuteide-un-intervento-di-maria-pizzuto/#comment-8212</guid>
		<description>un mondo assente, già..ma non del tutto, né a tutto - piuttosto: quali eventi si prevedono per un degno trentennale?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un mondo assente, già..ma non del tutto, né a tutto &#8211; piuttosto: quali eventi si prevedono per un degno trentennale?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bartolomeo Di Monaco</title>
		<link>http://letturalenta.net/2006/07/pizzuteide-un-intervento-di-maria-pizzuto/comment-page-1/#comment-7920</link>
		<dc:creator>Bartolomeo Di Monaco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 07:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letturalenta.net/2006/07/pizzuteide-un-intervento-di-maria-pizzuto/#comment-7920</guid>
		<description>Donna risoluta e coraggiosa, in un mondo così difficile e assente.

Bart</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donna risoluta e coraggiosa, in un mondo così difficile e assente.</p>
<p>Bart</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

