Pizzuteide: un intervento di Maria Pizzuto

Maria Pizzuto è figlia dello scrittore Antonio Pizzuto – titolare di una sezione apposita di questo blog, aperta a titolo di tributo e omaggio in occasione del trentennale della sua morte. Oggi Maria Pizzuto mi ha fatto avere – pel tramite di fidati latori – una presentazione della Fondazione Pizzuto da lei scritta appositamente per questo blog, onore questo del quale fatico ancora a capacitarmi.

Ringrazio di cuore la signora Pizzuto per questo prezioso e graditissimo dono, che offro a mia volta ai lettori di letturalenta.

Extra strong
(di Maria Pizzuto)

È stata una vicenda extra strong la scelta di interpretarsi disponente di una fondazione, voluta: come appunto la Fondazione Antonio Pizzuto.

Vent’anni di faticosi progetti, di attese da parte di chi avrebbe potuto ma chiaramente preferì alla grande scrittura le stente e contorte asticelle tracciate dagli alunni alle scuole elementari dei vecchi tempi.

Il giorno stesso dei funerali di mio padre immersi negli abbracci dei condolenti, a Contini, a Nencioni, entrambi insieme presenti, una fiduciosa implorazione: aiutatemi per realizzare una fondazione intitolata a lui.

Ma Maria, cosa dice, una fondazione costa. Ci vogliono capitali!

Depistata per fiducia, in queste parole ormai travolta nel tunnel del dubbio.

Sempre più ingenti quanto al costo sembrarmi le quattro pietre di fondazione. Troppo care. Da farmi paura.

E, tuttavia, nel cuore volerla, senza alcun dubbio.

Meglio rassicurarsi allora affermando in cuore: Mèri, la faremo, (Mèri è il mio alter ego da sempre, quando qualcosa di sgradevole prende a configurarsi come una minaccia).

Studiai per anni tutti i testi utili ad affrontare e risolvere il problema divenuto conturbante e irrisolvibile per un’errata interpretazione dei valori ingenti atti a qualificare una fondazione. Soprattutto la Costituzione del nostro paese mi aiutava a poco a poco a capire.

Subaffittavo una stanza a una studentessa di Iglesias (Cagliari) iscritta alla Sapienza di Roma, facoltà di Giurisprudenza. Presi a chiederle libri in prestito, e consigli, e chiarificazioni d’indole legale.

Affermavano, i testi, che una fondazione per essere validamente accettabile e degna di merito necessita di tre punti base di eccellente natura: un eccellente scopo; un eccellentissimo statuto; un programma ponderato e mirato a possibilizzare per benino i due precedenti punti.

Ma la ricchezza, il patrimonio, che altro?

La ricchezza di una fondazione istituzionale in senso normale consiste nei tre punti suddetti: scopo, statuto, programma. Il resto ad una fondazione istituzionale intessuta di programmata eticità nel suo scopo e nel suo statuto, arriverà al riconoscimento ufficiale dello stato e al diritto ai contributi per sostenere un ente in grado di produrre cultura

Dunque. Così semplice? Troppo semplice, dove l’inghippo? Forse nelle spese legali dei necessari atti notorî, o, o, diamine quanto tempo perduto.

A vent’anni dalla morte di mio padre finalmente il 24 luglio 1996, presso lo studio Misurale di via in Lucina, nel cuore della vecchia Roma, l’atto di fondazione era adempiuto: onorario, bolli, spese varie, non molto di là da una milionata. Ma allora ero in povertà. Subaffittavo alle studentesse, non una lira potevo stornare dal mio pane quotidiano.

Quel periodo post mortem dei miei genitori mi vide anche limosinare una reversibilità di mio padre, spettantemi. Ma ci vollero vent’anni e tre ricorsi alla Corte dei Conti per avere battaglia vinta.

Il 12 maggio 1996 finalmente mi liquidarono gli arretrati e mi sentivo più a mio agio per pagare l’avvocato e il notaio, e feci anche qualche pazza spesa quale quella di una poltrona con supporto elettronico da poterla ridurre come un letto: (in seguito mi fu utile assai quando mi colpì la depressione per un maledetto sgarro alla memoria di Antonio Pizzuto perpetrato dal quotidiano «La Repubblica». Protestai con una lettera aperta coinvolgente la giornalista intervistatrice Simonetta Fiori e lo storico intervistato Mauro Canali). Querela penale in corso. Ma questo sarà un altro episodio e magari volendo ci si potrebbe pensare su.

La ricchezza di una fondazione riconosciuta consisterà in un costante afflusso di denaro tramite lasciti, donazioni, legati, contributi di enti pubblici e privati, altre eventuali congrue.

Naturalmente, laddove una fondazione abbia significato di impresa commerciale e tenda a produrre lucro, la necessità di capitali ingenti fin dall’origine è conditio sine qua non.

Vi sono impegni da rispettare, tratte da pagare, dividendi da distribuire.

L’imprenditore in ogni caso deve disporre di cospicua liquidità per fare fronte ad ogni evenienza. Ma, nell’un caso come nell’altro, il valore istituzionale riveste dignità paritaria quando s’intende parlare di Fondazione.

Uno Stato è in ogni caso una Fondazione.

Si fonda una città, una nazione. Col matrimonio si fonda una famiglia.

Riflettendo sull’importanza dell’istituto di fondazione se ne evince l’importanza, in quanto l’atto di fondazione si configura con la realtà di un fatto. Per es.: Roma fu fondata da una popolazione rurale vissuta circa tremila anni fa, in un luogo paludoso e malsano. Il Regno d’Italia in Piemonte fu l’effetto di una ferma volontà di fondare una nazione ed ebbe diretto artefice il conte di Cavour. Un gruppo di persone, intese a voler per sé uno spazio da controllare, sognano di creare un luogo accattivante ed eticamente utile alla loro vita comune, all’interno del quale immaginano se stessi a vivere felici a crescere i figli, a pregare gli dèi.

Nell’antica Roma Moneta fu onorata come una divinità. Quelle considerate oggi medaglie per onorare degnamente persone meritevoli erano talismani della dea Moneta. I versi impressi in esergo all’immagine erano decretali per recare fortuna e benessere e agevolare una vita virtuosa. Preferibilmente create con metalli preziosi le medaglie di Moneta acquistarono un valore non soltanto di simbolo pio e religioso ma anche di una consistenza reale di ricchezza. Alla fine la moneta divenne nell’occidente merce di scambio, come già il sale per i salariati (i soldati di Roma). Si ebbe poi il soldo, ricompensa elargita ai soldati professionisti, e così via.

L’importanza della moneta aurea rimase nel contempo un valore sacro e un simbolo di abbondanza e di benessere e di benevolenza divina nei confronti dell’uomo.

Una fondazione fruisce di una sacralità in partenza perché presso le quattro pietre di fondamento nell’antichità venivano posti talismani a beneficio dell’opera in edificazione.

Non indifferente lo sgomento vedendo crollare, una volta inoltrata la domanda di riconoscimento, l’accoglienza dei piani triennali di lavoro. Tutto sembrava crollare, soprattutto lo scopo di riproporre con immediatezza l’opera omnia di Antonio Pizzuto. Magari dover attendere altri tre anni per mettere in moto scopo, statuto e programma? Impossibile affrontare un’attesa del genere. Comprendemmo di dover procedere nel tentativo di dover realizzare subito tutto il possibile da farsi.

Questo il momento di riproporre con urgenza all’attenzione del mondo intellettuale la questione di ripresentare Antonio Pizzuto e tutta la sua peculiarità di scrittore.

Considerando la dovizia di novità stilistiche di tutta l’opera, ristampare l’Omnia urgeva, ma a questa si dovevano aggiungere molti inediti e le lettere.

Avendo deciso di dover sopperire ai mancati contributi del riconoscimento con una fondazione non riconosciuta, titolare di impresa editoriale non a scopo di lucro, era urgente diventare coeditore di altre case editrici. Per avvalorare la cosa, io richiesi, conditio sine qua non, un doppio frontespizio per ogni opera edita. Da una parte la fondazione col suo logo, a fianco la casa editrice analogamente col logo da cui distinta.

Questo 2006 non consentirà inadempienze di sorta, deve essere l’anno di Pizzuto, il suo trentennale.

La nostra richiesta a suo tempo fatta ― con valore di una doverosa prelazione ―, da me rivolta ai vecchi editori di Pizzuto a partire dal 1956 fino al 1975, essendo ormai mutata la precedente laboriosità editoriale, manteneva ogni cosa in una posizione di stallo; in risposta ci recava cortesi e circospetti dinieghi.

Le personalità a capo delle nuove aziende ripudiavano l’antica maniera di fare editoria; come pure la riesumazione dei pregressi autori del secondo Novecento. Era piuttosto in loro pressante la tendenza a lucrare unicamente su quanto venduto con sprezzo totale verso i valori qualitativi.

Ancora di più s’appalesava necessità per noi d’imporsi, ma con dovuto distacco. Non più concedersi all’assillante idea dei contributi da cui dipendere interamente, bensì indossare una nuova autonomia, tale da consertirci una certa autorevole dignità.

Quanto al programma di fondazione, rimase sempre piuttosto vago per mancanza di fondi immediatamente erogabili. Ma non ce ne preoccupammo più di tanto.

Da principio tenni in gran conto gli atti della fondazione. Ambivo a rendermi conto di ogni minuzia, di quanto efficace essere attenti alle pubbliche relazioni.

D’ogni pensiero gesto azione lettera inviata solevo prender nota per capire quale fosse l’ispirazione migliore per amministrare la responsabilità di quella straordinaria mia creatura, non volutami riconoscere come valore istituzionale.

Lettere su lettere, sollecitative: almeno per qualche mediatico aiutino.

Mai, o quasi mai, risposta.

Fui grafomane quanto Caterina da Siena, celebre per la mole dei suoi carteggi.

Tutto questo materiale resta salvaguardato entro grandi scatole con coperchio trasparente fattemi regalare dal negoziante di saldi stagionali.

Anche se rarissime risposte, io caparbia nel perseverare in questo impegno; ne traevo respiro utile a tenere vive le mie speranze.

Considerando la dovizia di novità stilistiche dall’interno governanti tutta l’opera di Pizzuto, non è poi tanto difficile accorgersi di un attuanda decantazione da lui a sé stesso imposta, deliberatamente, nell’àmbito della scrittura.

Pizzuto, un rinunziatario a vietate forme del bello scrivere.

Nei costrutti sintattici, nel lessico, chiunque può facilmente rintracciare contaminazioni a infondere vita nuova e aspetti inusitati di sorprese poetiche, di queste la sua prosa vive, originalissima.

Il culto, alla lettura di Pizzuto avverte in sé l’impulso a emularne il modo di esprimersi, netto, alieno soprattutto da modi di dire terra terra.

Tutto il già detto, beninteso, non va escluso a priori, bensì condito mediante personalissime ispirazioni da chi assolutamente innamorato del manicaretto che viene producendo.

Il romanzo, questo egli intende affermare, è stato sperimentato in ogni possibile suo riguardo. Al già detto lungo il corso storico del fattore romanzesco, Pizzuto propone le sorprese a travolgere manifestamente monotonie di circa seimila anni di storia del racconto, visto come immagine concreta. Divenuta una barba questa, a partire dalle vicende di Gildamesh e dalle sequenziali applicazioni avutesene in tempo reale.

Vi è una dimensione ancora tutta da visitare, Pizzuto la prende per sé, la tiene con sé, in un tentativo sempre imprevedibile.

La pubblicazione delle opere (ottemperante allo scopo primario) darà luogo alla formazione di un capitale non messo insieme per uno scopo di lucro imprenditoriale ma ai fini di essere ritrasfuso in una fondazione non riconosciuta titolare di impresa editoriale non a scopo di lucro.

Su tale disponibilità di proficuo lavoro è caduta la nostra scelta. Una scelta che, incessantemente, e concretamente impegnerà la nostra attenzione perché ci si dovrà adoperare a costituire un discorso ben di là da un intento economico ancora più solido.

Così siamo divenuti ― pur privi di riconoscimento ― abili a giostrarci in un mondo editoriale in cui tentiamo di produrre cultura, industriandoci a farlo nel miglior modo possibile. Volendo rassettare un cassetto si finisce per rovesciarne tutto il contenuto da qualche parte per osservare separatamente fior da fiore.

Buttavia. Usa e getta. Non sono atteggiamenti nei quali mi avventuro con leggerezza. C’è sempre qualcosa sembrataci da gettare via mentre a ben osservarla appare riciclabile, rielaborabile, tanto da potersene trarre utili e costruttive nuove idee, perfezionate.

Questo ancora può toccare una qualche corda del nostro cuore; una sorta di influsso amico. A non volerlo cogliere, ci si sente disumani verso sé stessi; verso il mondo. Riciclare idee proposte speranze il sicuro successo per un’esistenza spesa bene.

L’istituto di fondazione significa, nel mondo moderno, l’unica corretta maniera di prendere il via verso impegni di un originale modo di vivere l’insieme umano e singolo, secondo regole tradizionali di civiltà.

A mettere in luce l’antica questione tradizionale sempre si incontrano regole da osservare. I canoni di fondazione permangono evidenti dal mattino fino all’ultimo giorno; soprattutto, nel nascere di una città nuova, di uno stato, di un tempio.

La versione del simbolo geometrico evidenzia la necessità dell’ordine (rituale) concreto di una creazione in sorgere per affrontare stagioni e stagioni del mondo terreno.

Né si prevede minaccia di insuccesso alcuno, se non solo temporaneo. Ma alla fine sempre superabile.

Con animo grato per l’attenzione

Maria Pizzuto

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8 Responses to “Pizzuteide: un intervento di Maria Pizzuto”

  1. Donna risoluta e coraggiosa, in un mondo così difficile e assente.

    Bart

  2. gabryella says:

    un mondo assente, già..ma non del tutto, né a tutto – piuttosto: quali eventi si prevedono per un degno trentennale?

  3. Livia Pizzuto e Claudio Pasqual says:

    Cara Maria,
    indomita leonessa
    I tuoi nipoti

  4. letturalenta says:

    Concordo, Bart.

    Gabry, sai che non lo so? In rete mi sembra che non ci sia niente (a parte questa mia “pizzuteide” molto periferica). In settembre pensavo di raccogliere qualche informazione su iniziative di commemorazione, e di darne notizia qui.

    Un saluto ai nipoti della signora Maria!

  5. Manuel says:

    Bisogna spezzare le maglie dell’ignoranza altrimenti La Caduta non s’arrester. La fondazione realizzata nei cieli avr il suo riflesso terreno

  6. letturalenta says:

    [nota di letturalenta: inserisco questo commento per conto di Gian Maria Molli, giornalista RAI e fattivo sostenitore della Fondazione Pizzuto, perché per qualche motivo misterioso lui non riesce a inserire commenti.]

    Che dire? Ho inviato personalmente, per tre volte, una petizione al sindaco Walter Veltroni nella speranza di ottenere almeno una degna sepoltura per Antonio Pizzuto prima della fatidica scadenza del 23 novembre. Non solo non è stato fatto nulla, ma non ho ottenuto neppure un cenno di risposta, sul tipo: il sindaco ringrazia e vedrà quello che sarà possibile fare. Eppure mi sono rivolto a lui usando la mia qualifica di giornalista che, si dice, apre più di una porta. Mi sono rivolto a lui, non solo per sommessa simpatia politica, ma soprattutto perché è nota la sua sensibilità nel campo della cultura. Ma forse quando si tratta di Letteratura (con la L maiuscola), la politica (con la p minuscola, qualunque sia lo schieramento) non ha la capacità di capire. Mancano meno di tre mesi al trentennale, che sarà comunque festeggiato con l’uscita dell’ultimo volume dell’Opera Omnia di Pizzuto, che comprenderà Giunte e virgole e Spegnere le caldaie. Ma temo che da parte delle autorità ci sarà solo silenzio. Anche se Maria, questa intrepida leonessa, sì, questa sublime vestale di cotanto Tempio della Letteratura, non demorderà dall’impresa che dalla morte del padre sta portando avanti, quasi da sola, per ravvivare la fiamma della memoria di uno dei grandi del Novecento, che proprio a Roma ha scritto tutti i suoi capolavori, da Signorina Rosina in poi. E alla fine, lo so, la spunterà lei anche per la sepultura e la fondazione. Avanti Maria: alimenta la caldaia.

  7. Benedetta Panieri says:

    Maria, indomita leonessa… e profetessa, perché ha sentito che tanti cuori si sarebbero uniti al suo. Ci restano tre mesi per fare sì che questo trentennale – mutuo parole di gabryella – sia “degno”. Per quel che mi riguarda, resto a disposizione

  8. Manuel (segretario della Fondazione) says:

    Allego la maledetta legge che nel 1996 negò a Maria Pizzuto di ottenere il riconoscimento della Fondazione e così da rientrare nel piano triennale di finanziamento messo a disposizione dal ministero dei beni culturali.
    Quanto contenuto è pomo della discordia e del sospetto agire di chi ai tempi fu nostro amministratore.

    DPR 10 febbraio 2000, n. 361
    “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
    persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello
    statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”
    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale” n. 286 del 7 dicembre 2000
    (in vigore dal 22 dicembre 2000)
    ARTICOLO 1
    Procedimento per l’acquisto della personalità giuridica
    1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di
    carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato
    dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
    2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da
    coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell’ente, è presentata alla prefettura nella cui Provincia
    è stabilita la sede dell’ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell’atto costitutivo
    e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.
    3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme
    di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il
    patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
    4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla
    domanda.
    5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto
    provvede all’iscrizione.
    6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all’iscrizione ovvero la necessità di integrare la
    documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai
    richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se,
    nell’ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego
    ovvero non provvede all’iscrizione, questa si intende negata.
    7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto,
    d’ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
    8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata
    in vigore del presente regolamento.
    9. Le prefetture e le Regioni provvedono, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto
    1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.
    10. Con decreto del ministro per i Beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla
    data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il ministro dell’Interno, sono determinati i
    casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del
    ministero per i Beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa
    amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In
    mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.
    ARTICOLO 2
    Modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo
    1. Le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini
    previsti per l’acquisto della personalità giuridica dall’articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della
    personalità giuridica per atto legislativo.
    2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti
    dall’articolo 21, secondo comma, del Codice civile.
    3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto
    delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.
    ARTICOLO 3
    Registro delle persone giuridiche
    1. Il registro di cui all’articolo 1, comma 1, consta di due parti, l’una generale e l’altra analitica.
    2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della
    loro denominazione.
    3. L’iscrizione è contrassegnata da un numero d’ordine ed è accompagnata dall’indicazione della
    data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona
    giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l’atto costitutivo e di quello dove sono
    raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte
    generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il
    numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.
    4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli
    elementi e i fatti indicati nell’articolo 4.
    5. A ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da
    due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio
    riservato a una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La
    continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.
    6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal
    prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del
    registro. Nell’ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.
    7. Per ottenere l’iscrizione dei fatti indicati nell’articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare
    copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie
    restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.
    8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La
    prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
    9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante
    l’utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.
    ARTICOLO 4
    Iscrizioni nel registro
    1. Nel registro devono essere indicati la data dell’atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il
    patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il
    nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la
    rappresentanza.
    2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il
    trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con
    indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i
    provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione, il cognome e nome dei
    liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di
    regolamento.
    ARTICOLO 5
    Decentramento amministrativo
    1. Le funzioni amministrative già attribuite all’autorità governativa dalle norme del capo II, titolo
    II, libro I del Codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle Regioni o dalle Province
    autonome competenti.
    ARTICOLO 6
    Estinzione della persona giuridica
    1. La prefettura, la Regione ovvero la Provincia autonoma competente accerta, su istanza di
    qualunque interessato o anche d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione della persona
    giuridica previste dall’articolo 27 del Codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di
    estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all’articolo 11 delle
    disposizioni di attuazione del Codice civile.
    2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data
    comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell’ente dal registro delle
    persone giuridiche.
    ARTICOLO 7
    Competenze delle Regioni e delle Province autonome
    1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla
    competenza delle Regioni dall’articolo 14 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio
    1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione, è
    determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa Regione.
    2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le Regioni a statuto
    ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non
    abbiano provveduto, le Regioni applicano le norme del presente regolamento.
    3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
    adeguare i rispettivi ordinamenti.
    ARTICOLO 8
    Coordinamento con il Codice civile e con le norme di attuazione
    1. I richiami a norme abrogate dal presente regolamento contenuti nel Codice civile e nelle leggi
    speciali s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento medesimo. Ogni
    riferimento a competenze dell’autorità giudiziaria in tema di acquisto della personalità giuridica, di
    tenuta del registro delle persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso s’intende fatto alla prefettura
    ovvero alla Regione o Provincia autonoma competenti.
    2. Le sanzioni di cui all’articolo 35 del Codice civile si applicano alle ipotesi di mancata richiesta
    di iscrizione nei termini e secondo le modalità previste nel presente regolamento.
    ARTICOLO 9
    Norme speciali
    1. Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle
    associazioni previste dall’articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto
    disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.
    2. Nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla
    legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di
    approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della
    Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3
    e 4.
    3. Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle
    persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione
    e alle norme del presente regolamento.
    ARTICOLO 10
    Norme finali e transitorie
    1. I compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture
    si intendono riferiti, per le Province autonome di Trento e di Bolzano ai commissari di Governo e ai
    rispettivi uffici, e per la Regione Valle d’Aosta al presidente della commissione di coordinamento e
    al suo ufficio.
    2. Le amministrazioni dello Stato provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
    del presente regolamento, a trasmettere alle prefetture competenti per territorio gli atti relativi ai
    procedimenti pendenti, nonché quelli concernenti le persone giuridiche private che hanno
    conseguito il riconoscimento nel vigore della precedente disciplina.
    3. Entro il medesimo termine, le cancellerie dei tribunali trasmettono alle prefetture, alle Regioni
    ovvero alle Province autonome, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi alle persone
    giuridiche iscritte nel registro.
    4. I termini di conclusione di tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente
    regolamento, nonché di quelli relativi a domande presentate nelle more dell’istituzione del registro
    decorrono dalla data di istituzione del medesimo.
    5. Fino al momento dell’effettivo trasferimento dei registri e dei relativi atti alle prefetture, ovvero
    alle Regioni o Province autonome, al rilascio dei certificati concernenti le persone giuridiche
    provvede la cancelleria del tribunale.
    ARTICOLO 11
    Abrogazioni
    1. Al sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in
    vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) articolo 12 del Codice civile;
    b) articolo 16, terzo comma, del Codice civile;
    c) articolo 27, terzo comma, del Codice civile;
    d) articoli 33 e 34, del Codice civile;
    e) articolo 35, limitatamente alle parole: “dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità
    stabilite dalle norme di attuazione del Codice”;
    f) articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di
    attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942,
    n. 318.
    ARTICOLO 12
    Entrata in vigore
    1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
    pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica italiana.

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