Il senatore del PD Umberto Veronesi — che come tutti sanno è anche un medico di chiara fama — ha presentato al Senato un disegno di legge sulle Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà. In breve, il DDL intende regolare il diritto a rifiutare trattamenti sanitari che prolungano artificialmente la vita, anche mediante una ‘dichiarazione anticipata di volontà’, meglio nota come testamento biologico.
Al di là di qualche tentennamento linguistico, il succo della proposta mi sembra buono, soprattutto perché include esplicitamente le tecniche di idratazione e alimentazione artificiale fra i trattamenti rifiutabili.
Mi lascia invece perplesso il primo comma del nono e ultimo articolo, intitolato Rispetto della volontà, che recita:
Medici e operatori sanitari sono tenuti a rispettare le volontà espresse anticipatamente dalla persona. Qualora il medico non condivida il principio del diritto al rifiuto delle cure, si astiene dal curare il malato, lasciando il compito assistenziale ad altri.
Un giro di parole per dire che la legge ammette l’obiezione di coscienza.
Ora, l’articolo 32 della Costituzione dice: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. A me sembra proprio che questo articolo sancisca il diritto di ciascuno a rifiutare determinate cure, fatti salvi i trattamenti sanitari obbligatori, quindi la mia perplessità è questa: un medico può opporsi a un principio sancito dalla Costituzione? E se non può farlo, può una legge dello stato prevedere l’ipotesi contraria?
Comunque, mentre io m’arrovello con le mie perplessità, oggi la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Milano contro la sentenza d’appello che aveva autorizzato l’interruzione dell’alimentazione artificiale di Eluana Englaro. La considero una buona notizia.
In effetti quel pezzo sembra contraddirsi in due righe. Posso capire l’obiezione di coscienza, ma solo se in ogni struttura medica c’è almeno un non obiettore
Sì, ma una volta che ammetti l’obiezione di coscienza, la presenza di almeno un non obiettore non può essere garantita.
Ma in questo caso specifico ci sono un paio di elementi ulteriori che rendono un po’ surreale l’obiezione. La prima è appunto ammettere l’ipotesi che un medico — che oltre a essere cittadino italiano è una persona che ha una funzione pubblica — possa non condividere un principio sancito dalla Costituzione.
La seconda è questa: l’unico modo per obiettare fattivamente contro il rifiuto di un trattamento sanitario sarebbe quello di praticare il trattamento che il paziente rifiuta, ma questo — stando al testo del ddl — sarebbe un atto illegale e quindi non si potrebbe fare.
Quindi che resterebbe da fare al potenziale obiettore di fronte a un paziente che gli dicesse “non voglio il sondino gastrico”? Potrebbe dire “ah no, io obietto! trovati un altro che NON ti applichi il sondino”? Mi sembra leggermente assurdo.